La sentenza della Cassazione civile, sez. I, 02 Febbraio 2016, n. 1957 pronunciatasi in tema di impugnativa, per difetto di veridicità, di riconoscimento di figlio nato da una coppia di conviventi more uxorio, ha evidenziato la necessità (a pena di nullità del procedimento) di nominare un curatore speciale per il minore, da ritenersi legittimato passivo e litisconsorte necessario nel medesimo procedimento. Infatti, una corretta lettura interpretativa dell'art. 263 c.c. depone nel senso che la posizione del minore risulta essere, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con la posizione dell'altro genitore (pure legittimato passivo), non potendosi stabilire "ex ante" una coincidenza ed omogeneità di interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica.
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